SCADENZE OTTOBRE 2003

 

 

 

mercoledì 1 ottobre

SCRITTURE CONTABILI DI MAGAZZINO: inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio solare o periodo di imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo di imposta e quello per le rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO: ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del dm 3 agosto 1999, i datori di lavoro rientranti nell’ambito delle imprese industriali, che nel corso del mese precedente hanno superato di 20 ore l’orario contrattuale settimanale, devono inviare la prevista comunicazione al settore ispettivo presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

 

 

IVA RICHIESTE DI RIMBORSO: continua il periodo, se ne ricorrono i presupposti, per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2002, per procedere a presentare al competente concessionario della riscossione l’apposito modello di richiesta. Il modello inerente alla richiesta di rimborso, che può essere prodotto fino al termine di trasmissione della dichiarazione annuale Iva, deve essere presentato, in ogni caso, dai contribuenti Iva persone fisiche e soggetti diverse dalla persone fisiche direttamente al concessionario della riscossione competente.

 

 

MUTAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE: in relazione all’art. 76 del TUIR, si ritiene utile rammentare che il contribuente, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, deve darne comunicazione all’ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato

 

 

RAVVEDIMENTO: termine ultimo per fruire del ravvedimento con sanzioni ridotte per sanare gli omessi versamenti di tributi in scadenza il 1 settembre 2003 in quanto il 31 agosto era di domenica.

 

domenica 5 ottobre

ESERCENTI ATTIVITA’ DI TRASPORTO: scade il termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni  corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone risultanti dalle annotazioni eseguite nel mese precedente

 

 

INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO: termine operativo per porre in essere all’ufficio SIAE del prospetto riepilogativo per manifestazioni inerente alla seconda metà del mese precedente da parte degli operatori che, in attesa dell’introduzione degli apparecchi misuratori fiscali o delle idonee biglietterie automatizzate certificano i corrispettivi dell’attività di intrattenimento e spettacolo, utilizzando i biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del dpr 26 ottobre 1972, n. 640 (Siae).

 

venerdì 10 ottobre

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA: operazioni decanalizzate, entro oggi deve essere inviata all’Ufficio italiano dei cambi la comunicazione valutaria statistica relativa alle operazione “decanalizzate” effettuate nel mese precedente.

 

 

INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO:Termine operativo, ai sensi del punto 16.4 del decreto dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, per porre in essere la trasmissione all'Ufficio Siae del prospetto riepilogativo C3 allegato al predetto decreto per manifestazioni inerente al mese precedente da parte degli operatori che, in attesa dell'introduzione degli apparecchi misuratori fiscali o delle idonee biglietterie automatizzate, certificano i corrispettivi dell'attività di intrattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 11 del dpr 30 dicembre 1999, n. 544, utilizzando ricevute e scontrini fiscali, anche manuali o prestampati a tagli fissi (in via facoltativa, nel prospetto predetto possono anche essere annotati i proventi non relativi agli ingressi).

 

 

TUTORAGGIO: termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contabili delle operazioni effettuate nel terzo trimestre dalle persone fisiche in regime agevolato per le attività marginali e nuove iniziative produttive.

 

 

DATORI DI LAVORO: entro oggi devono essere versati i contributi del terzo trimestre 2003 ai fondi Mario Negri, Mario Besusso,  Antonio Pastore”

 

 

DATORI DI LAVORO DOMESTICO: versamento dei contributi relativi alle colf riferiti al 3° trimestre 2003.

 

 

GIORNALISTI: per le aziende associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti scade il termine di versamento dei contributi al Fondo complementare per le retribuzioni corrisposti a settembre ( CASAGIT)

 

Mercoledì 15 ottobre

FATTURE  DI IMPORTO INFERIORE AI 154,94 €: scade oggi il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture emesse relative al mese precedente di importo inferiore a € 154,94.

 

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DILETTANTISTICHE E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO: per chi ha optato per il regime speciale di cui alla L. 398 del 16/12/1991 scade il termine per la registrazione  dei corrispettivi e dei proventi incassati nel mese precedente conseguiti nell’esercizio di attività commerciali

 

 

FATTURE DIFFERITE: scade oggi il termine per la fatturazione relativa alle cessioni di beni la cui consegna risulti da un documento di trasporto relativo al mese di settembre  2003 ( il versamento dell’Iva segue però il mese di consegna del bene )

 

 

CASSA EDILE: termine utile per procedere alla presentazione della denuncia inerente agli accantonamenti posti in essere per i lavoratori dipendenti dell’industria edile ed inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente

 

 

OLI USATI: scade il termine per pagare il contributo al consorzio obbligatorio degli oli usati per i prodotti immessi al consumo nel mese precedente.

 

 

CONTRIBUENTI  MINORI E MINIMI: scade il termine per l’annotazione delle operazioni effettuate nel  corso del mese precedente.

 

 

COMMERCIANTI AL MINUTO: scade oggi il termine per l’annotazione con un'unica registrazione delle operazioni per le quali si è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale relative al mese precedente

 

giovedì 16 ottobre

ACCISE: scade il termine per pagare l’accisa per i prodotti immessi al consumo nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente

 

 

RAVVEDIMENTO IVA: Ultimo giorno utile per sanare le irregolarità e/o le omissioni del mese precedente inerenti alle operazioni imponibili ai fini dell'Iva-imposta sul valore aggiunto comportanti variazioni in aumento dell'imposta, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad un ottavo del minimo (1/8 del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con maturazione ´giorno per giorno' al tasso legale vigente, qualora l'adempimento: non risultasse posto in essere entro la prevista scadenza di riferimento oppure fosse stato effettuato in misura insufficiente.

 

 

RAVVEDIMENTO RITENUTE ALLA FONTE: Termine ultimo per eseguire il pagamento tardivo delle ritenute alla fonte e/o addizionali da effettuarsi nel mese precedente, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad un ottavo del minimo (1/8 del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con maturazione ´giorno per giorno' al tasso legale vigente, qualora l'adempimento non risultasse posto in essere entro la prevista scadenza di riferimento oppure fosse stato effettuato in misura insufficiente.

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta dell’addizione comunale e regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti e/o pensionati sulle erogazioni inerenti al mese di settembre a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (in unica soluzione) o in seguito alle operazione di conguaglio di fine anno (rata).

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’ imposta, delle ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposte nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente 

 

 

VERSAMENTO  da parte dei contribuenti Iva mensili dell'IVA dovuta per il mese precedente.

 

 

VERSAMENTO, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità, dell’IVA dovuta per il secondo mese precedente.

 

 

CONDONI FISCALI:

La data in esame costituisce termine ultimo per dar corso all'adesione ai condoni e alle sanatorie di natura fiscale. Infatti, i soggetti interessati:

1) al concordato (art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere al perfezionamento della sanatoria con versamento della prima e/o dell'unica quota;

2) alla dichiarazione integrativa semplice (art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere:

- al perfezionamento della sanatoria con versamento della prima e/o dell'unica quota;

oppure:

- alla presentazione alle banche della dichiarazione in forma riservata dopo aver effettuato, in unica soluzione, il pagamento delle somme dovute;

3) al condono tombale (art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere:

- al perfezionamento della sanatoria con versamento della prima e/o dell'unica quota;

oppure:

- alla presentazione alle banche della dichiarazione in forma riservata dopo aver effettuato, in unica soluzione, il pagamento delle somme dovute;

4) alla definizione dei ritardati e/o omessi versamenti (art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere al pagamento della prima o dell'unica rata dovuta a titolo di regolarizzazione;

5) alla definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni e sull'incremento di valore degli immobili (art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere:

- alla presentazione dell'istanza con l'aumento del 25%;

oppure:

- alla presentazione dell'istanza di rinuncia alle agevolazioni precedentemente richieste;

6) alla registrazione di atti soggetti all'imposta di registro non presentati entro il 1° gennaio 2003 (art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere all'adempimento della registrazione senza dover corrispondere interessi e sanzioni;

7) alle regolarizzazioni contabili (art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere:

- al versamento dell'imposta sostitutiva (nella misura del 6%) per l'iscrizione in bilancio di nuove attività, anche se parzialmente omesse, da parte di coloro che hanno aderito al ´condono tombale´, tenendo presente che il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione in caso di presentazione di dichiarazione riservata;

8) alla definizioni delle liti potenziali (art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere alla definizione mediante versamento della prima o dell'unica quota delle somme dovute;

9) alla chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere al versamento della prima o dell'unica quota delle somme dovute, tenendo presente che è stata prevista la rateizzazione:

- in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo;

o, se l'entità delle medesime superano 50.000,00 euro:

- in un massimo di dodici rate trimestrali;

con il calcolo degli interessi legali determinati a partire dal 16 maggio 2003.

Inoltre, contestualmente al predetto versamento, devono necessariamente essere corrisposte le quote scadute alla data in esame;

9) ai carichi che sono stati iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2001 (art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall'art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere alla sottoscrizione dell'atto di adesione con cui viene attestato l'impegno verso il concessionario della riscossione a valersi della definizione agevolata con il pagamento del forfait pari al 25%, corrispondendo, contestualmente, l'80% delle somme dovute;

10) alla chiusura delle partite Iva inattive o ´morte' (art. 5 del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere al pagamento di 100,00 euro dovute per ogni numero di partita Iva che nel corso dell'anno 2002 non hanno posto in essere alcuna operazione imponibile e non imponibile, sanando tutte le irregolarità conseguenti alla mancata presentazione della dichiarazione Iva e delle dichiarazioni dei redditi (limitatamente ai redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo) con importi pari a zero, inerenti agli anni precedenti nei quali non sono state effettuate operazioni imponibili e non imponibili, nonché le violazioni in materia delle comunicazioni previste dall'art. 35 del decreto Iva (inizio, variazione dati e cessazione attività);

11) alle violazioni in materia di bollo auto (art. 5-quinquies del dl 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) possono procedere, senza dover corrispondere sanzioni e interessi, al versamento delle somme evase, sanando le violazioni che risultano commesse entro il 31 dicembre 2001, se relative al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, tenendo presente che rientrano nella sanatoria anche le violazioni che risultano commesse:

- fino al 31 dicembre 1992, a prescindere dalla regione di iscrizione al Pra-Pubblico registro automobilistico dei veicoli;

- fino al 31 dicembre 1998, per le province autonome di Trento e Bolzano;

- entro il 31 dicembre 2001, per i veicoli iscritti al Pra-Pubblico Registro Automobilistico nelle Regioni a statuto speciale.

VERSAMENTO, da parte dei datori di lavoro, dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente

 

VERSAMENTO della ottava rata, dell’Iva relativa al quarto trimestre o all’anno 2002  risultante dalla dichiarazione annuale. 

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei committenti del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi -, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie

 

 

VERSAMENTO, da parte delle aziende industriali,  dei contributi EX-INPDAI dovuti sulle retribuzioni dei dirigenti di competenza del mese precedente

 

 

ENPALS: versamento da parte delle aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei contributi inerenti al periodo di paga scaduto il mese precedente

 

 

 

 

 

VERSAMENTO da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

 

 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA: versamento della quarta o quinta rata delle imposte per i contribuenti titolari di partita iva che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi il pagamento rateale ed hanno effettuato il 1° versamento entro  il 20/07/03 o 20/06/03.

 

 

CASSA EDILE: Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti dell'industria edile inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

 

Lunedì 20 ottobre

INPGI: versamento dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte ai giornalisti dipendenti e praticanti per il periodo di paga scaduto il mese precedente

 

 

PRESENTAZIONE, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile degli elenchi Intrastat, delle cessioni (> 200.000,00) e/o acquisti intracomunitari (>150.000,00) effettuati nel mese di settembre 2003.

 

 

PRESENTAZIONE della dichiarazione CONAI relativa al mese di settembre da parte dei produttori e degli importatori di imballaggi e liquidazione del contributo ambientale prelevato o dovuto sulla base delle fatture emesse

 

 

MOD. 730/2003: termine per la presentazione in via telematica all’Amministrazione Finanziaria dei modelli 730/2003 da parte dei soggetti abilitati.

 

Martedì 21 ottobre

CHIUSURA LITI PENDENTI:  termine per procedere, ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificata dall’art. 5-bis del dl 24 dicembre 2002 n. 285 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, alla presentazione dell’apposita domanda all’ufficio di amministrazione finanziaria ivi competente

 

 

PVC. ACCERTAMENTI,: contribuenti che hanno definito gli accertamenti, gli inviti al contraddittorio ed i processi verbali di constatazione ed hanno effettuato il versamento entro il 16/10/2003 devono presentare oggi  la quietanza dell’avvenuto pagamento

 

giovedì 30 ottobre

 LOCAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO: registrazione dei nuovi contratti di locazione degli immobili aventi decorrenza 01/10/2003. Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/10/2003.

 

venerdì 31 ottobre

SCHEDE CARBURANTI: ultimo giorno per annotare il numero complessivo di chilometri sulle schede carburanti mensili per le imprese.

 

 

UTILIZZO PLAFOND: entro oggi annotazione dell’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabili all’inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti o delle importazioni fatte nello stesso mese senza applicazione dell’imposta.

 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI: le società di capitali che hanno approvato il bilancio nello scorso mese devono depositare il bilancio e l’elenco soci. Al riguardo si ritiene utile puntualizzare che coloro che sono tenuti all’approvazione del bilancio devono necessariamente eseguire il deposito del bilancio entro il termine di un mese dalla data di approvazione ( ai sensi dell’art. 2963 cc, il mese scade nel giorno del mese successivo corrispondente al giorno di approvazione del bilancio)

 

 

AUTOFATTURA ACQ. INTRACOMUNITARI: ultimo giorno per l’emissione dell’autofattura per gli acquisti intracomunitari effettuati nel secondo mese precedente per i quali il fornitore non ha emesso fattura entro il mese precedente.

 

 

ANNOTAZIONE FATTURE INTRACOMUNITARIE: le fatture degli acquisti intracomunitari vanno annotate sui registri acquisti e vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 gg dal ricevimento.

 

 

OPERAZIONI IN ORO: termine per effettuare la dichiarazione all’Ufficio Italiano Cambi delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500 euro compiute nel mese precedente.

 

 

OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE SEDI SECONDARIE: per le sedi secondarie che non provvedono direttamente all’emissione delle fatture ed all’annotazione dei corrispettivi ed alla registrazione degli acquisti gli obblighi possono essere eseguiti entro il mese successivo

 

 

DENUNCIA TELEMATICA DEI CONTRIBUTI INPS inerenti ai lavoratori: trasmissione telematica della denuncia dei contributi assistenziali e previdenziali inerenti al mese precedente da parte dei datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi qualifica e categoria

 

 

EDITORI: ULTIMO GIORNO per procedere ai sensi dell’art. 1 c.2 del dm 29/12/1989 alle annotazioni previste, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell’art. 39 del decreto IVA, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno.

 

 

INVENTARI: redazione e sottoscrizione dell’inventario inerente alla chiusura dell’esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto da tre mesi

 

 

REGISTRO DEI CESPITI O DEI BENI AMMORTIZZABILI: i soggetti tenuti alle scritture contabili devono necessariamente procedere alla redazione del libro dei cespiti ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne deriva, di conseguenza, che sono tenuti alla redazione e/o all’aggiornamento del predetto registro i contribuenti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade alla data in esame

 

 

ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO: si ritiene utile rammentare che con decorrenza dalla data in esame, decorre l’obbligo salvo ulteriori proroghe di procedere all’installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate da parte:

dei soggetti che certificano i corrispettivi dell’attività di intrattenimento e spettacolo mediante ricevute e scontrini fiscali e degli operatori non occasionali che utilizzano i biglietti con il contrassegno SIAE

 

 

SOGGETTI IRPEG: per i contribuenti soggetti all’IRPEG con esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese ( di conseguenza il mese in corso è l’undicesimo dell’esercizio o periodo di imposta ) scade il termine per provvedere al versamento della seconda e/o unica rata d’acconto dell’ IRPEG e dell’IRAP.

 

 

SOGGETTI IRPEG: termine ultimo per i soggetti irpeg con periodo di imposta che si è chiuso nel mese di:

Marzo 2003 per procedere all’adempimento dichiarativo tramite del servizio postale o di un’azienda di credito

Dicembre 2002  per porre in essere l’adempimento dichiarativo per via telematica ( trattasi in questo caso di modello Unico comprensivo quindi della dichiarazione IVA, IRAP ed eventualmente anche del mod. 770 ordinario)

gli stessi termini valgono anche per la dichiarazione Irap.

 

 

MODELLO UNICO: termine per la presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato  del modello Unico 2003 delle persone fisiche, delle società di persone ( per le quali scade anche il termine di presentazione del modello Unico 2002 qualora si debba ancora utilizzare il “vecchio” modello), delle società di capitale.

 

 

MODELLO 770 ORDINARIO: termine per la presentazione in via telematica del modello 770/2003 ordinario “ separato”.

 

 

MODELLO IVA SEPARATO:  termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni annuali IVA, presentate in forma separata.

 

 

SOGGETTI CON PARTITA IVA:  termine finale per la presentazione al concessionario del modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA relativo all’anno precedente.

 

 

ICI:termine utile per i soggetti  che, entro la data odierna , hanno posto in essere la dichiarazione dei redditi, per procedere alla presentazione della dichiarazione ICI, nel caso di variazioni, per gli immobili e le unità immobiliari siti in comuni che non hanno deliberato termini diversi per l’adempimento in argomento.

 

 

RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI RELATIVI ALLE IMPOSTE: scade il termine per procedere da parte dei contribuenti non titolari di partita iva che, in sede di dichiarazione dei redditi, esercitano l’opzione di rateizzazione, al versamento:

della sesta rata con applicazione della maggiorazione per interessi , se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno

della quinta rata con applicazione  della maggiorazione per interessi  se hanno posto in essere il versamento della prima rata, dopo aver preventivamente maggiorato l’ammontare da rateizzare dello 0.,40%, entro il 20 luglio.

 

 

SOGGETTI ISCRITTI ALLA CCIAA: versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione.

 

 

ENTI NON COMMERCIALI: versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre 2003

 

 

CONCORDATO ANNI PREGRESSI: termine ultimo, salvo proroga, per eseguire la comunicazione delle definizioni per le persone fisiche titolari di reddito prodotto in forma associata.

 

 

BOLLO AUTO:  nell’ipotesi di avvenuta notifica della cartella di pagamento, la data in esame costituisce il termine ultimo per procedere, ai sensi dell’art. 5 – quinquies del dl 24/12/2002 n. 282  al pagamento della tassa automobilistica erariale al concessionario della riscossione.

 

 

OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI: termine ultimo, per i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione ici entro lo scorso 31 luglio, per procedere alla effettuazione tardiva dell’adempimento dichiarativo predetto ( con applicazione  della sanzione amministrativa ridotta).

 

 

ADEGUAMENTO AI PARAMETRI  O AGLI STUDI DI SETTORE: termine ultimo per i contribuenti titolari di partita iva  che:

-           adeguano l’entità dei ricavi e/o dei compensi conseguiti nel corso dell’anno precedente ai fini dei parametri fiscali o degli studi di settore

-           presentano il mod. Unico tramite invio telematico entro la data in esame

per procedere al pagamento dell’ammontare della maggior tributo che si rende dovuta a seguito dell’adeguamento spontaneo dei ricavi e/o dei compensi ai parametri fiscali o agli studi di settore.

 

 

AGGIORNATO AL

 

6/10/03