SCADENZE LUGLIO
2005
Venerdì 1 luglio |
SCRITTURE CONTABILI
DI MAGAZZINO: inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio solare o
periodo di imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla
fine dello scorso mese di giugno, l’obbligo di tenuta delle scritture
ausiliare di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o
periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i
ricavi in ciascun esercizio o periodo di imposta e quello delle rimanenze
finali alla fine di ciascun esercizio. |
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LAVORO
STRAORDINARIO: ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del dm 3 agosto 1999, i
datori di lavoro rientranti nell’ambito delle imprese industriali, che nel
corso del mese precedente hanno superato di 20 ore l’orario contrattuale
settimanale, devono inviare la prevista comunicazione al settore ispettivo
presso la competente Direzione provinciale del lavoro. |
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MUTAMENTO CRITERI DI
VALUTAZIONE: in relazione all’art. 110 del TUIR, si ritiene utile rammentare
che il contribuente, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi, deve darne comunicazione
all’ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato |
Martedì 5 luglio |
ESERCENTI ATTIVITA’
DI TRASPORTO: scade il termine di emissione della fattura relativa alle
provvigioni corrisposte ai
rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico
urbano di persone risultanti dalle annotazioni eseguite nel mese precedente. |
Lunedì 11 luglio |
GIORNALISTI: per le
aziende associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti scade il termine
di versamento dei contributi al Fondo complementare. ( CASAGIT) |
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DATORI DI LAVORO
DOMESTICO versamento dei contributi relativi alle Colf riferiti al 2°
trimestre 2005. |
Venerdì 15 luglio |
FATTURE DI IMPORTO INFERIORE AI 154,94 €: scade
oggi il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture
emesse relative al mese precedente di importo inferiore a € 154,94. |
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ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E DILETTANTISTICHE E ASSOCIAZIONI SENZA DI SCOPO DI LUCRO: per chi
ha optato per il regime speciale di cui alla L. 398 del 16/12/1991 scade il
termine per la registrazione dei
corrispettivi e dei proventi incassati nel mese precedente conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali |
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FATTURE DIFFERITE:
scade oggi il termine per la fatturazione relativa alle cessioni di beni la
cui consegna risulti da un documento di trasporto relativo al mese di giugno
2005 ( il versamento dell’Iva segue però il mese di consegna del bene ) |
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OLI USATI: scade il
termine per pagare il contributo al consorzio obbligatorio degli oli usati
per i prodotti immessi al consumo nel mese precedente. |
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CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI: scade il termine per
l’annotazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. |
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COMMERCIANTI AL
MINUTO: scade oggi il termine per l’annotazione con un'unica registrazione
delle operazioni per le quali si è rilasciato lo scontrino fiscale o la
ricevuta fiscale relative al mese precedente |
Lunedì 18 luglio |
VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta dell’addizione comunale e regionale trattenuta
ai lavoratori dipendenti e/o pensionati sulle competenze di giugno 2005 a
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro o in seguito
alle operazione di conguaglio di fine anno |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’ imposta, delle
ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su provvigioni
corrisposte nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di
collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi
derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese
precedente |
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VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi
derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi,
indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi
di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da
parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite
corrisposti o maturati nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel
mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati
nel mese precedente |
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VERSAMENTO da parte dei contribuenti Iva mensili
dell'IVA dovuta per il mese precedente. |
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VERSAMENTO, da
parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta
della contabilità, dell’IVA dovuta per il secondo mese precedente. |
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VERSAMENTO, da parte
dei datori di lavoro, dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei
dipendenti di competenza del mese precedente |
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VERSAMENTO della 5°
rata dell’IVA relativa al 2004 risultante dalla dichiarazione annuale ( con
l’applicazione degli interessi nella misura dello 0,5% mensile a decorrere
dal 16 marzo 2005) |
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PRESENTAZIONE,
mediante invio telematico, della comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento ricevute
nel mese precedente da parte
dei contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento
rilasciate da esportatori abituali. |
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VERSAMENTO, da parte dei committenti del contributo
INPS - Gestione separata lavoratori autonomi -, sui compensi corrisposti nel
mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a
domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie |
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ACCISE: scade il
termine per pagare l’accisa per i prodotti immessi al consumo nel mese
precedente |
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VERSAMENTO, da
parte delle aziende industriali, dei
contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dirigenti di competenza del
mese precedente |
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ENPALS: versamento
da parte delle aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei
contributi inerenti al periodo di paga scaduto il mese precedente |
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Contribuenti tenuti
al versamento unitario di imposte e
contributi :ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di
imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in maniera insufficiente)
entro il 16 giugno 2005 (ravvedimento) |
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VERSAMENTO da parte
dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento dell’imposta sugli
intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità
nel mese precedente. |
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Contribuenti
titolari di partita Iva che nell’Unico 2005 hanno scelto il pagamento
rateale ed hanno effettuati il 1° versamento entro il 20/06/2005 scade oggi il versamento della 2° rata
delle imposte e dei contributi dovuti a saldo e di 1° acconto con
applicazione degli interessi del 0.43%. |
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Per i soggetti IRES con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni
dalla chiusura dello stesso e che hanno effettuato il 1° versamento entro il
20/06/2005 scade il termine per il versamento della 2° rata dell'IRES ed
IRAP a saldo anno 2004 e di 1° acconto per l’anno 2005 con gli interessi
nella misura dello 0,43. |
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PERSONE FISICHE , SOCIETA’ SEMPLICI, SOCIETA’
DI PERSONE e soggetti equiparati che presentano l’Unico 2005 scade il
termine per il versamento della 2^ rata dell’IVA relativa al 2004 risultante
dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di
mese per il periodo 16/03/2005-20/06/2005 con l’applicazione degli interessi
nella misura dello 0,43 %. |
mercoledì 20 luglio |
PERSONE FISICHE , SOCIETA’ SEMPLICI, SOCIETA’
DI PERSONE e soggetti equiparati che presentano l’Unico 2005 scade il
termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte
IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2004 e di 1° acconto 2005, con la
maggiorazione dello 0,4%. |
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PERSONE FISICHE , SOCIETA’ SEMPLICI, SOCIETA’
DI PERSONE e soggetti equiparati che presentano l’Unico 2005 scade il
termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze delle partecipazioni con la maggiorazione del
0,4%. |
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PERSONE FISICHE , SOCIETA’ SEMPLICI, SOCIETA’
DI PERSONE e soggetti equiparati che presentano l’Unico 2005 scade il
termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, sulla base
delle risultanze della dichiarazione per il periodo di imposta 2004
dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a
tassazione separata non soggetti a ritenuta d’acconto con la maggiorazione
dello 0,4%. |
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PERSONE FISICHE che presentano l’Unico 2005
scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, sulla
base delle risultanze della dichiarazione per il periodo di imposta 2004
dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta dai soggetti che si avvalgono del
regime agevolato per le nuove attività
con la maggiorazione dello 0,4%. |
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PERSONE FISICHE che presentano l’Unico 2005
scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, sulla
base delle risultanze della dichiarazione per il periodo di imposta 2004
dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta dai soggetti che si avvalgono del
regime agevolato delle attività marginali con la maggiorazione dello 0,4%. |
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CONTRIBUENTI che presentano l’UNICO 2005
versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, del contributo INPS dovuto
alla Gestione separata lavoratori autonomi a titolo di saldo per l'anno 2004
e di primo acconto per l'anno 2005 con la maggiorazione dello 0,4%. |
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CONTRIBUENTI che presentano l’UNICO 2005
versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, del contributo INPS dovuto
alla gestione INPS artigiani e commercianti a titolo di saldo per l'anno 2004 e di primo acconto per
l'anno 2005 sul reddito eccedente
il minimale con la maggiorazione dello 0,4% |
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I contribuenti tenuti alla compilazione degli
Studi di settore in Unico 2005 devono versare l'IVA relativa ai maggiori
ricavi o compensi indicati nella dichiarazione e della eventuale
maggiorazione del 3% se procedono all'adeguamento spontaneo con la
maggiorazione a titolo di interessi corrispettivi dello 0,4%. |
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PRESENTAZIONE della
dichiarazione CONAI relativa al mese di giugno da parte dei produttori e
degli importatori di imballaggi e liquidazione del contributo ambientale
prelevato o dovuto sulla base delle fatture emesse. |
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Gli imprenditori iscritti al Registro delle
Imprese tenuto presso la Camera di Commercio versano il diritto annuale con
la maggiorazione del 0,40%. |
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Per i soggetti IRES con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni
dalla chiusura dello stesso scade il termine per il versamento dell'IRES ed
IRAP a saldo 2004 e a titolo di
primo acconto2005 con la maggiorazione dello 0,4% |
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INPGI: versamento
dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte ai
giornalisti dipendenti e praticanti per il periodo di paga scaduto il mese
precedente |
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Operatori intracomunitari con obbligo mensile
presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti effettuati nel
mese di giugno 2005 |
Sabato 30 luglio |
LOCAZIONI – IMPOSTA
DI REGISTRO: registrazione dei nuovi contratti di locazione degli immobili
aventi decorrenza 01/07/2005 Versamento imposta di registro sui contratti di
locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/07/2005. |
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Operatori intracomunitari con obbligo
trimestrale presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti
effettuati nel trimestre precedente. |
Domenica 31 luglio |
SCHEDE CARBURANTI:
ultimo giorno per annotare il numero complessivo di chilometri sulle schede
carburanti mensili per le imprese. |
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UTILIZZO PLAFOND:
entro oggi annotazione dell’ammontare di riferimento delle esportazioni e
delle cessioni intracomunitarie utilizzabili all’inizio del secondo mese
precedente e quello degli acquisti o delle importazioni fatte nello stesso
mese senza applicazione dell’imposta. |
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AUTOFATTURA ACQ.
INTRACOMUNITARI: ultimo giorno per l’emissione dell’autofattura per gli
acquisti intracomunitari effettuati nel secondo mese precedente per i quali
il fornitore non ha emesso fattura entro il mese precedente. |
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ANNOTAZIONE FATTURE
INTRACOMUNITARIE: le fatture degli acquisti intracomunitari vanno annotate
sui registri acquisti e vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo,
ma comunque entro 15 gg dal ricevimento. |
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OPERAZIONI IN ORO:
termine per effettuare la dichiarazione all’Ufficio Italiano Cambi delle
operazioni, di valore pari o superiore a 12.500 euro compiute nel mese precedente. |
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OPERAZIONI
EFFETTUATE TRAMITE SEDI SECONDARIE: per le sedi secondarie che non
provvedono direttamente all’emissione delle fatture ed all’annotazione dei
corrispettivi ed alla registrazione degli acquisti gli obblighi possono
essere eseguiti entro il mese successivo |
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DENUNCIA TELEMATICA
DEI CONTRIBUTI INPS inerenti ai lavoratori: trasmissione telematica della
denuncia dei contributi assistenziali e previdenziali inerenti al mese
precedente da parte dei datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze
lavoratori subordinati di qualsiasi qualifica e categoria |
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EDITORI: ULTIMO
GIORNO per procedere ai sensi dell’art. 1 c.2 del dm 29/12/1989 alle
annotazioni previste, entro il mese successivo a quello di consegna o
spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi
dell’art. 39 del decreto IVA, distintamente per ciascuna testata o titolo e
per ciascun giorno. |
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SOGGETTI IRES: termine ultimo per i soggetti ires con periodo di imposta che si è chiuso nel mese Dicembre 2004 per procedere all’adempimento
dichiarativo tramite servizio postale o di un’azienda di credito Settembre 2004per porre in essere
l’adempimento dichiarativo per via telematica ( trattasi in questo caso di
modello Unico comprensivo quindi della dichiarazione IVA, IRAP ed
eventualmente anche del mod. 770 ordinario) gli stessi termini valgono anche per la
dichiarazione Irap. |
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REGISTRO DEI
CESPITI O DEI BENI AMMORTIZZABILI: i soggetti tenuti alle scritture
contabili devono necessariamente procedere alla redazione del libro dei
cespiti ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi. Ne deriva, di conseguenza, che sono tenuti alla redazione e/o
all’aggiornamento del predetto registro i contribuenti per i quali il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade alla data in
esame |
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SOGGETTI IRES: per
i contribuenti soggetti all’IRES con esercizio sociale o periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare il cui termine è stabilito per la fine del
prossimo mese ( di conseguenza il mese in corso è l’undicesimo
dell’esercizio o periodo di imposta ) scade il termine per provvedere al
versamento della seconda e/o unica rata d’acconto dell’ IRES e dell’IRAP. |
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CASSA EDILE:
versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti dell’industria edile
inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente. |
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ENTI NON
COMMERCIALI: versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari
registrati nel mese di giugno 2005 |
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CASSA EDILE:
termine utile per procedere alla presentazione della denuncia inerente agli
accantonamenti posti in essere per i lavoratori dipendenti dell’industria
edile ed inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente |
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PRESENTAZIONE all’
INPS da parte dei datori di lavoro della denuncia telematica EMENS relativa
ai dati contributivi del mese precedente. |
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INVENTARI: redazione
e sottoscrizione dell’inventario inerente alla chiusura dell’esercizio per
il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è
scaduto da tre mesi |
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SOSTITUTI D’IMPOSTA:
effettuazione delle operazioni di conguaglio a credito o a debito delle
imposte risultanti dal modello 730/2005 redditi 2004 dei lavoratori
dipendenti o pensionati che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale. |
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ICI:termine utile
per i soggetti che, entro la data
odierna , hanno posto in essere la dichiarazione dei redditi, per procedere
alla presentazione della dichiarazione ICI, nel caso di variazioni, per gli
immobili e le unità immobiliari siti in comuni che non hanno deliberato
termini diversi per l’adempimento in argomento. |
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Persone fisiche
(senza partita Iva) presentazione in banca del Mod.Unico 2005. |
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Presentazione
all’Inps del Mod. 503 AUT da parte dei contribuenti pensionati con redditi
da lavoro autonomo , professionale o d’impresa. |
LE SCADENZE DEL 31/07/05 SONO PROROGATE AL 01/08/2005 |
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AGGIORNATO AL |
31/07/2005 |
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