SCADENZE LUGLIO 2004
Giovedì 1 luglio |
SCRITTURE CONTABILI DI MAGAZZINO:
inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio solare o periodo di imposta non coincidente con l’anno solare che si è
chiuso alla fine dello scorso mese di giugno, l’obbligo di tenuta delle
scritture ausiliare di magazzino se risultano superati, nei due esercizi
sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite
previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo di imposta e quello per
le rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. |
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LAVORO STRAORDINARIO: ai sensi del
comma 1 dell’art. 2 del dm 3 agosto 1999, i datori
di lavoro rientranti nell’ambito delle imprese industriali, che nel corso
del mese precedente hanno superato di 20 ore l’orario contrattuale
settimanale, devono inviare la prevista comunicazione al settore ispettivo
presso la competente Direzione provinciale del lavoro. |
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IVA
RICHIESTE DI RIMBORSO: continua il periodo, se ne ricorrono i
presupposti, per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del
credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2003,
per procedere a presentare al competente concessionario della riscossione
l’apposito modello di richiesta. Il modello inerente alla richiesta di
rimborso, che può essere prodotto fino al termine
di trasmissione della dichiarazione annuale Iva, deve essere presentato, in
ogni caso, dai contribuenti Iva persone fisiche e soggetti diverse dalla
persone fisiche direttamente al concessionario della riscossione competente. |
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MUTAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE: in relazione all’art. 76 del TUIR, si ritiene utile
rammentare che il contribuente, in caso di mutamento totale o parziale dei
criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, deve darne
comunicazione all’ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato |
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Lunedì 5 luglio |
ESERCENTI ATTIVITA’ DI TRASPORTO:
scade il termine di emissione della fattura
relativa alle provvigioni corrisposte
ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico
urbano di persone risultanti dalle annotazioni eseguite nel mese precedente |
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Sabato 10 luglio |
COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA:
operazioni decanalizzate, entro oggi deve essere
inviata all’Ufficio italiano dei cambi la comunicazione valutaria statistica
relativa alle operazione “decanalizzate”
effettuate nel mese precedente. |
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GIORNALISTI: per le aziende
associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti scade il termine di
versamento dei contributi al Fondo complementare per le retribuzioni
corrisposti a luglio ( CASAGIT) |
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DATORI DI LAVORO DOMESTICO: scade
il termine per il versamento dei contributi COLF riferiti al
II trimestre 2004 |
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AZIENDE DI COMMERCIO, SPEDIZIONE E
TRASPORTO: scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre precedente a favore dei Fondi di
Previdenza integrativa ed assistenza sanitaria: M.Negri,
M.Besusso. A.Pastore. |
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Giovedì 15 luglio |
FATTURE DI IMPORTO INFERIORE AI 154,94 €: scade oggi il termine per l’annotazione del documento
riepilogativo delle fatture emesse relative al mese precedente di importo
inferiore a € 154,94. |
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE E
DILETTANTISTICHE E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO: per chi ha optato per il regime speciale di cui alla L. 398 del 16/12/1991 scade il termine per la
registrazione dei corrispettivi e dei
proventi incassati nel mese precedente conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali |
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FATTURE DIFFERITE: scade oggi il
termine per la fatturazione relativa alle cessioni
di beni la cui consegna risulti da un documento di trasporto relativo al
mese di giugno 2004 ( il versamento
dell’Iva segue però il mese di consegna del bene ) |
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CASSA EDILE: termine utile per
procedere alla presentazione della denuncia inerente agli accantonamenti posti in essere per i lavoratori dipendenti
dell’industria edile ed inerenti alle retribuzioni di competenza del mese
precedente |
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OLI USATI: scade il termine per
pagare il contributo al consorzio obbligatorio degli oli usati per i
prodotti immessi al consumo nel mese precedente. |
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CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI: scade il termine per
l’annotazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. |
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COMMERCIANTI AL MINUTO: scade oggi
il termine per l’annotazione con un'unica registrazione delle operazioni per
le quali si è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale relative
al mese precedente |
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Venerdì 16 luglio |
ACCISE: scade il termine per pagare
l’accisa per i prodotti immessi al consumo nel
mese precedente |
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VERSAMENTO,
da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente |
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RAVVEDIMENTO
IVA: Ultimo giorno utile per sanare le
irregolarità e/o le omissioni del mese precedente inerenti alle operazioni
imponibili ai fini dell'Iva-imposta sul valore
aggiunto comportanti variazioni in aumento dell'imposta, con applicazione
della sanzione amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad un ottavo
del minimo (1/8 del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con
maturazione ´giorno per giorno' al tasso legale
vigente, qualora l'adempimento: non risultasse posto in
essere entro la prevista scadenza di riferimento oppure fosse stato
effettuato in misura insufficiente. |
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RAVVEDIMENTO
RITENUTE ALLA FONTE: Termine ultimo per
eseguire il pagamento tardivo delle ritenute alla fonte e/o addizionali da effettuarsi nel mese precedente, con applicazione della
sanzione amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad un ottavo del
minimo (1/8 del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con
maturazione ´giorno per giorno' al tasso legale
vigente, qualora l'adempimento non risultasse posto in essere entro la
prevista scadenza di riferimento oppure fosse stato effettuato in misura
insufficiente. |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta dell’addizione comunale e regionale trattenuta ai lavoratori
dipendenti e/o pensionati sulle erogazioni inerenti al
mese di giugno a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di
lavoro (in unica soluzione) o in seguito alle operazione di conguaglio di
fine anno (rata). |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’
imposta, delle ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel
mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa
corrisposte nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di
polizze vita corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari
corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari
corrisposti o maturati nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o
maturati nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel
mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati
nel mese precedente |
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VERSAMENTO da parte dei
contribuenti Iva mensili dell'IVA dovuta per il mese precedente. |
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VERSAMENTO,
da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta
della contabilità, dell’IVA dovuta per il secondo mese precedente. |
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VERSAMENTO,
da parte dei datori di lavoro, dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni
dei dipendenti di competenza del mese precedente |
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VERSAMENTO della quinta rata,
dell’Iva relativa
all’anno 2003
risultante dalla dichiarazione annuale con l’interesse dello 2% |
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VERSAMENTO, da parte dei committenti del contributo
INPS - Gestione separata lavoratori autonomi -, sui compensi corrisposti nel
mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi
e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie |
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VERSAMENTO, da parte delle aziende
industriali, dei contributi EX-INPDAI
dovuti sulle retribuzioni dei dirigenti di competenza del mese precedente |
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ENPALS: versamento da parte delle
aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei contributi inerenti
al periodo di paga scaduto il mese precedente |
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CONTRIBUSOGGETTI che hanno aderito al condono tombale, alla
dichiarazione integrativa semplice, al concordato, alla sanatoria per gli
omessi versamenti, alla definizione delle liti potenziali e che hanno optato per il versamento rateale, termine per il
versamento della 1^ rata
dell’eccedenza dovuta. |
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VERSAMENTO da parte dei soggetti
che esercitano attività di intrattenimento
dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere
di continuità nel mese precedente. |
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CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA:
versamento della seconda rata delle
imposte per i contribuenti titolari di partita iva
che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi il pagamento rateale ed
hanno effettuato il 1° versamento entro il
20/06/04. |
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Martedì 20 luglio |
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CONTRIBUENTI
persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati,
che presentano la dichiarazione Unico 2004 versamento delle imposte a titolo
di saldo 2003 e acconto 2004 con la maggiorazione dello 0,4% |
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SOGGETTI
IRES: tenuti al Modello Unico 2004 con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, versamento in un'unica soluzione o come prima rata delle
imposte a titolo di saldo 2003 e primo acconto 2004 con la maggiorazione
dello 0.4% |
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SOGGETTI IRES: tenuti al Modello
Unico 2004 con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano
il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, versamento in
un'unica soluzione o come prima rata delle imposte a titolo di saldo 2003 e
primo acconto 2004. |
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INPGI:
versamento dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni
corrisposte ai giornalisti dipendenti e praticanti per il periodo di paga
scaduto il mese precedente |
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VERSAMENTO dei contributi
PREVINDAI e PREVINDAPI relativi al
trimestre precedente. |
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PRESENTAZIONE, da parte degli
operatori intracomunitari con obbligo mensile
degli elenchi Intrastat, delle cessioni (>
200.000,00) e/o acquisti intracomunitari
(>150.000,00) effettuati nel mese di giugno
2004. |
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PRESENTAZIONE della dichiarazione
CONAI relativa al mese di giugno 2004 da parte dei
produttori e degli importatori di imballaggi e liquidazione del contributo
ambientale prelevato o dovuto sulla base delle fatture emesse |
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Venerdì 30 luglio |
LOCAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO: registrazione dei nuovi contratti di
locazione degli immobili aventi decorrenza 01/07/2004. Versamento imposta di
registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01/07/2004. |
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SOCIETA’ DI CAPITALI: le società di capitali
che hanno approvato il bilancio nello scorso mese
devono depositare il bilancio e l’elenco soci. Al riguardo si ritiene utile
puntualizzare che coloro che sono tenuti
all’approvazione del bilancio devono necessariamente eseguire il deposito
del bilancio entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione. |
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Sabato 31 luglio |
SCHEDE
CARBURANTI: ultimo giorno per annotare il numero complessivo di chilometri
sulle schede carburanti mensili per le imprese. |
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UTILIZZO PLAFOND: entro oggi
annotazione dell’ammontare di riferimento delle
esportazioni e delle cessioni intracomunitarie
utilizzabili all’inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti
o delle importazioni fatte nello stesso mese senza applicazione
dell’imposta. |
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AUTOFATTURA ACQ. INTRACOMUNITARI:
ultimo giorno per l’emissione dell’autofattura per
gli acquisti intracomunitari effettuati nel
secondo mese precedente per i quali il fornitore
non ha emesso fattura entro il mese precedente. |
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ANNOTAZIONE FATTURE
INTRACOMUNITARIE: le fatture degli acquisti intracomunitari
vanno annotate sui registri acquisti e vendite entro il mese di ricevimento,
oppure dopo, ma comunque entro 15 gg dal ricevimento. |
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OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE SEDI
SECONDARIE: per le sedi secondarie che non provvedono direttamente
all’emissione delle fatture ed all’annotazione dei corrispettivi ed alla
registrazione degli acquisti gli obblighi possono
essere eseguiti entro il mese successivo |
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DENUNCIA TELEMATICA DEI CONTRIBUTI
INPS inerenti ai lavoratori: trasmissione telematica della denuncia dei
contributi assistenziali e previdenziali inerenti
al mese precedente da parte dei datori di lavoro che hanno alle loro
dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi qualifica e categoria |
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EDITORI: ULTIMO GIORNO per
procedere ai sensi dell’art. 1 c.2 del dm 29/12/1989 alle annotazioni
previste, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle
copie, in apposito registro numerato e bollato ai
sensi dell’art. 39 del decreto IVA, distintamente per ciascuna testata o
titolo e per ciascun giorno. |
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INVENTARI: redazione e
sottoscrizione dell’inventario inerente alla chiusura dell’esercizio per il
quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto
da tre mesi |
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REGISTRO DEI CESPITI O DEI BENI
AMMORTIZZABILI: i soggetti tenuti alle scritture contabili devono
necessariamente procedere alla redazione del libro dei cespiti
ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne deriva, di conseguenza, che sono tenuti
alla redazione e/o all’aggiornamento del predetto registro i contribuenti
per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
scade alla data in esame |
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SOGGETTI IRPEG: per i contribuenti
soggetti all’IRPEG con esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese (
di conseguenza il mese in corso è l’undicesimo dell’esercizio o periodo di imposta ) scade il termine per provvedere al versamento
della seconda e/o unica rata d’acconto dell’ IRPEG e dell’IRAP. |
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SOGGETTI IRPEG: termine ultimo per
i soggetti irpeg con periodo di imposta
che si è chiuso nel mese di: -
Dicembre 2003 per procedere all’adempimento
dichiarativo per il tramite del servizio postale o di un’azienda di credito -
settembre 2003 per porre in essere l’adempimento
dichiarativo per via telematica gli stessi
termini valgono anche per la dichiarazione Irap. |
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ICI:termine
utile per i soggetti che, entro la
data odierna , hanno posto in essere la dichiarazione dei redditi, per
procedere alla presentazione della dichiarazione ICI, nel caso di
variazioni, per gli immobili e le unità immobiliari siti in comuni che non
hanno deliberato termini diversi per l’adempimento in argomento. |
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RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI RELATIVI ALLE IMPOSTE: scade il termine per procedere da
parte dei contribuenti non titolari di partita iva
che, in sede di dichiarazione dei redditi, esercitano l’opzione di
rateizzazione, al versamento: -
della terza rata
con applicazione della maggiorazione per interessi , se hanno posto in
essere il versamento della prima rata entro il 20 giugno -
della seconda
rata con applicazione della
maggiorazione per interessi , se hanno posto in essere il versamento della
prima rata, dopo aver preventivamente maggiorato l’ammontare da rateizzare
dello 0.,40%, entro il 20 luglio. |
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CASSA EDILE: Versamento dei contributi per i
lavoratori dipendenti dell'industria edile inerenti alle retribuzioni di
competenza del mese precedente. |
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SOSTITUTI D’IMPOSTA: effettuazione delle
operazioni di conguaglio a credito o a debito delle imposte risultanti dal
modello 730/2004 redditi 2003 dei lavoratori dipendenti o pensionati che si
sono avvalsi dell’assistenza fiscale. |
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CONDONO EDILIZIO: termine per il pagamento in
unica soluzione o come prima rata dell’oblazione e per la presentazione
della domanda di condono per i
contribuenti che hanno commesso abusi edilizi entro il 31 marzo 2003 e che
intendono aderire al condono. |
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ENTI NON COMMERCIALI: versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari
registrati nel mese di giugno 2004 |
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AGGIORNATO AL |
29/06/04 |