SCADENZE GIUGNO 2005

 

 

 

 

Mercoledì 1 giugno

SCRITTURE CONTABILI DI MAGAZZINO: inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio solare o periodo di imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di maggio, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo di imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO: ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del dm 3 agosto 1999, i datori di lavoro rientranti nell’ambito delle imprese industriali, che nel corso del mese precedente hanno superato di 20 ore l’orario contrattuale settimanale, devono inviare la prevista comunicazione al settore ispettivo presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

 

 

MUTAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE: in relazione all’art. 110 del TUIR, si ritiene utile rammentare che il contribuente, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, deve darne comunicazione all’ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato

 

Sabato 5 giugno

ESERCENTI ATTIVITA’ DI TRASPORTO: scade il termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni  corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone risultanti dalle annotazioni eseguite nel mese precedente.

 

Venerdì 10 giugno

GIORNALISTI: per le aziende associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti scade il termine di versamento dei contributi al Fondo complementare. ( CASAGIT)

 

Mercoledì 15 giugno

FATTURE  DI IMPORTO INFERIORE AI 154,94 €: scade oggi il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture emesse relative al mese precedente di importo inferiore a € 154,94.

 

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DILETTANTISTICHE E ASSOCIAZIONI SENZA DI SCOPO DI LUCRO: per chi ha optato per il regime speciale di cui alla L. 398 del 16/12/1991 scade il termine per la registrazione  dei corrispettivi e dei proventi incassati nel mese precedente conseguiti nell’esercizio di attività commerciali

 

 

FATTURE DIFFERITE: scade oggi il termine per la fatturazione relativa alle cessioni di beni la cui consegna risulti da un documento di trasporto relativo al mese di maggio 2005 ( il versamento dell’Iva segue però il mese di consegna del bene )

 

 

OLI USATI: scade il termine per pagare il contributo al consorzio obbligatorio degli oli usati per i prodotti immessi al consumo nel mese precedente.

 

 

CONTRIBUENTI  MINORI E MINIMI: scade il termine per l’annotazione delle operazioni effettuate nel  corso del mese precedente.

 

 

COMMERCIANTI AL MINUTO: scade oggi il termine per l’annotazione con un'unica registrazione delle operazioni per le quali si è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale relative al mese precedente

 

 

 

 

CONTRIBUENTI che si avvalgono dell’assistenza fiscale di un C.A.F. devono presentare allo stesso il modello 730 con la busta contenente la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF.

 

 

 

 

Contribuenti tenuti al versamento unitario  di imposte e contributi :ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in maniera insufficiente) entro il 16 maggio 2005 (ravvedimento)

 

Giovedì 16 giugno

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta dell’addizione comunale e regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti e/o pensionati sulle competenze di maggio 2005 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro o in seguito alle operazione di conguaglio di fine anno

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’ imposta, delle ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente 

 

 

VERSAMENTO  da parte dei contribuenti Iva mensili dell'IVA dovuta per il mese precedente.

 

 

VERSAMENTO, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità, dell’IVA dovuta per il secondo mese precedente.

 

 

VERSAMENTO, da parte dei datori di lavoro, dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente

 

 

VERSAMENTO della 4° rata dell’IVA relativa al 2004 risultante dalla dichiarazione annuale ( con l’applicazione degli interessi nella misura dello 0,5% mensile a decorrere dal 16 marzo 2005)

 

 

PRESENTAZIONE, mediante invio telematico, della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute   nel mese precedente   da parte dei contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali.

 

 

VERSAMENTO,  da parte dei committenti del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi -, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie

 

 

ACCISE: scade il termine per pagare l’accisa per i prodotti immessi al consumo nel mese precedente

 

 

VERSAMENTO, da parte delle aziende industriali,  dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dirigenti di competenza del mese precedente

 

 

ENPALS: versamento da parte delle aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei contributi inerenti al periodo di paga scaduto il mese precedente

 

 

VERSAMENTO da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

 

Lunedì 20 giugno

INPGI: versamento dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte ai giornalisti dipendenti e praticanti per il periodo di paga scaduto il mese precedente

 

 

PRESENTAZIONE, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile degli elenchi Intrastat, delle cessioni (> 200.000,00) e/o acquisti intracomunitari (>150.000,00) effettuati nel mese di maggio 2005.

 

 

PRESENTAZIONE della dichiarazione CONAI relativa al mese di maggio da parte dei produttori e degli importatori di imballaggi e liquidazione del contributo ambientale prelevato o dovuto sulla base delle fatture emesse.

 

 

 

 

PERSONE FISICHE , SOCIETA’ SEMPLICI, SOCIETA’ DI PERSONE e soggetti equiparati che presentano l’Unico 2005 scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, sulla base delle risultanze della dichiarazione per il periodo di imposta 2004 delle imposte IRPEF ed IRAP. Codice tributo: per l'Irpef 4001 (saldo) e 4033 (acconto); per l'Irap 3800 (saldo) e 3812 (acconto). Per l'addizionale regionale si utilizzerà il codice 3801 mentre per quella comunale il 3817.

 

 

 

 

 

PERSONE FISICHE , SOCIETA’ SEMPLICI, SOCIETA’ DI PERSONE e soggetti equiparati che presentano l’Unico 2005 scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze delle partecipazioni senza maggiorazione (cod. 1108)

 

 

 

 

PERSONE FISICHE , SOCIETA’ SEMPLICI, SOCIETA’ DI PERSONE e soggetti equiparati che presentano l’Unico 2005 scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, sulla base delle risultanze della dichiarazione per il periodo di imposta 2004 dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata non soggetti a ritenuta d’acconto.

 

 

 

 

PERSONE FISICHE , SOCIETA’ SEMPLICI, SOCIETA’ DI PERSONE e soggetti equiparati che presentano l’Unico 2005 scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata dell’IVA relativa al 2004 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2005-20/06/2005

 

 

PERSONE FISICHE che presentano l’Unico 2005 scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, sulla base delle risultanze della dichiarazione per il periodo di imposta 2004 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta dai soggetti che si avvalgono del regime agevolato delle attività marginali. Codice tributo: 4026

 

 

PERSONE FISICHE che presentano l’Unico 2005 scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, sulla base delle risultanze della dichiarazione per il periodo di imposta 2004 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta dai soggetti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività  Codice tributo: 4025

 

 

 

 

 

Per i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso scade il termine per il versamento dell'IRES a saldo (cod. 2003) e a titolo di primo acconto (cod.2001). Per l'IRAP i codici sono: 3800 per il saldo e 3812 per l'acconto

 

 

 

 

CONTRIBUENTI che presentano l’UNICO 2005 versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, del contributo INPS dovuto alla Gestione separata lavoratori autonomi a titolo di saldo per l'anno 2004 e di primo acconto per l'anno 2005 senza alcuna maggiorazione

 

 

 

 

CONTRIBUENTI che presentano l’UNICO 2005 versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, del contributo INPS dovuto alla gestione INPS artigiani e commercianti   a titolo di saldo per l'anno 2004 e di primo acconto per l'anno 2005 senza alcuna maggiorazione sul reddito eccedente il minimale

 

 

 

 

Gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio versano il diritto annuale con codice tributo 3850

 

 

 

 

 

I contribuenti tenuti alla compilazione degli Studi di settore in Unico 2005 devono versare l'IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione e della eventuale maggiorazione del 3% se procedono all'adeguamento spontaneo senza alcuna ulteriore maggiorazione a titolo di interessi corrispettivi. Codice tributo: 6494.

 

Giovedì 30 giugno

LOCAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO: registrazione dei nuovi contratti di locazione degli immobili aventi decorrenza 01/06/2005 Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/06/2005.

 

 

SCHEDE CARBURANTI: ultimo giorno per annotare il numero complessivo di chilometri sulle schede carburanti mensili per le imprese.

 

 

UTILIZZO PLAFOND: entro oggi annotazione dell’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabili all’inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti o delle importazioni fatte nello stesso mese senza applicazione dell’imposta.

 

 

AUTOFATTURA ACQ. INTRACOMUNITARI: ultimo giorno per l’emissione dell’autofattura per gli acquisti intracomunitari effettuati nel secondo mese precedente per i quali il fornitore non ha emesso fattura entro il mese precedente.

 

 

ANNOTAZIONE FATTURE INTRACOMUNITARIE: le fatture degli acquisti intracomunitari vanno annotate sui registri acquisti e vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 gg dal ricevimento.

 

 

OPERAZIONI IN ORO: termine per effettuare la dichiarazione all’Ufficio Italiano Cambi delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500 euro  compiute nel mese precedente.

 

 

OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE SEDI SECONDARIE: per le sedi secondarie che non provvedono direttamente all’emissione delle fatture ed all’annotazione dei corrispettivi ed alla registrazione degli acquisti gli obblighi possono essere eseguiti entro il mese successivo

 

 

DENUNCIA TELEMATICA DEI CONTRIBUTI INPS inerenti ai lavoratori: trasmissione telematica della denuncia dei contributi assistenziali e previdenziali inerenti al mese precedente da parte dei datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi qualifica e categoria

 

 

EDITORI: ULTIMO GIORNO per procedere ai sensi dell’art. 1 c.2 del dm 29/12/1989 alle annotazioni previste, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell’art. 39 del decreto IVA, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno.

 

 

SOGGETTI IRES: termine ultimo per i soggetti ires con periodo di imposta che si è chiuso nel mese di

Novembre 2004 per procedere all’adempimento dichiarativo tramite servizio postale o di un’azienda di credito

Agosto 2004per porre in essere l’adempimento dichiarativo per via telematica ( trattasi in questo caso di modello Unico comprensivo quindi della dichiarazione IVA, IRAP ed eventualmente anche del mod. 770 ordinario)

gli stessi termini valgono anche per la dichiarazione Irap.

 

REGISTRO DEI CESPITI O DEI BENI AMMORTIZZABILI: i soggetti tenuti alle scritture contabili devono necessariamente procedere alla redazione del libro dei cespiti ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne deriva, di conseguenza, che sono tenuti alla redazione e/o all’aggiornamento del predetto registro i contribuenti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade alla data in esame

 

 

SOGGETTI IRES: per i contribuenti soggetti all’IRES con esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese ( di conseguenza il mese in corso è l’undicesimo dell’esercizio o periodo di imposta ) scade il termine per provvedere al versamento della seconda e/o unica rata d’acconto dell’ IRES e dell’IRAP.

 

 

CASSA EDILE: versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti dell’industria edile inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

 

 

ENTI NON COMMERCIALI: versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese dimaggio 2005

 

 

 

CASSA EDILE: termine utile per procedere alla presentazione della denuncia inerente agli accantonamenti posti in essere per i lavoratori dipendenti dell’industria edile ed inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente

 

 

 

PRESENTAZIONE all’ INPS da parte dei datori di lavoro della denuncia telematica EMENS relativa ai dati contributivi del mese precedente.

 

 

 

 

CENTRI DI ASSESTENZA FISCALE Consegna diretta al dipendente o pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730/3.

 

 

 

 

 

CONTRIBUENTI non titolari di partita IVA che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2005 il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20/06/05 scade la 2^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a saldo e di 1^acconto risultanti dall’Unico 2005(interessi dello 0,17%)

 

 

 

Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi scade il versamento dell’acconto ICI PER il 2005.

 

 

AGGIORNATO AL

 

1/06/05