SCADENZE AGOSTO 2004
domenica 1 agosto |
SCRITTURE CONTABILI DI MAGAZZINO:
inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio solare o periodo di
imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello
scorso mese di luglio, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di
magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi
d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in
ciascun esercizio o periodo di imposta e quello per le rimanenze finali alla
fine di ciascun esercizio. |
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LAVORO STRAORDINARIO: ai sensi del
comma 1 dell’art. 2 del dm 3 agosto 1999, i datori di lavoro rientranti
nell’ambito delle imprese industriali, che nel corso del mese precedente
hanno superato di 20 ore l’orario contrattuale settimanale, devono inviare
la prevista comunicazione al settore ispettivo presso la competente
Direzione provinciale del lavoro. |
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IVA RICHIESTE DI RIMBORSO: continua
il periodo, se ne ricorrono i presupposti, per i contribuenti che intendono
richiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale
relativa all’anno 2003, per procedere a presentare al competente
concessionario della riscossione l’apposito modello di richiesta. Il modello
inerente alla richiesta di rimborso, che può essere prodotto fino al termine
di trasmissione della dichiarazione annuale Iva, deve essere presentato, in
ogni caso, dai contribuenti Iva persone fisiche e soggetti diverse dalla
persone fisiche direttamente al concessionario della riscossione competente. |
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MUTAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE:
in relazione all’art. 76 del TUIR, si ritiene utile rammentare che il
contribuente, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi, deve darne comunicazione
all’ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato |
lunedì 2 agosto |
CONTRIBUENTI IVA tenuti a
presentare la dichiarazione annuale Iva separatamente dal modello Unico e
non obbligati alla trasmissione telematica scade oggi il termine per
presentare la dichiarazione annuale Iva e per regolarizzare i versamenti Iva
non effettuati o effettuati in misura minore. |
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PERSONE FISICHE titolari di redditi
prodotti in forma associata che hanno ricevuto la comunicazione di avvenuta
definizione per gli anni pregressi da parte delle società od associazioni di
cui all’art. 5 del TUIR che hanno aderito al concordato o che hanno ricevuto
la comunicazione di avvenuta integrazione delle dichiarazioni relative ai
periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro
il 31/10/2003, scade oggi la presentazione della dichiarazione relativa agli
anni per i quali si è deciso di effettuare la sanatoria. |
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SOGGETTI INTERESSATI DAI PARAMETRI
che presentano la dichiarazione dei redditi entro il 2 agosto 2004 scade
oggi il versamento dell’Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nella
dichiarazione dei redditi per effetto dell’adeguamento spontaneo ai
parametri. |
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PERSONE FISICHE, SOCIETA’ DI
PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI non obbligati alla presentazione della
dichiarazione in via telematica, termine ultimo per la presentazione del
modello Unico e per regolarizzare i versamenti non effettuati o effettuati
in misura minore di imposte relative all’anno 2003. |
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SOGGETTI IRES: non obbligati alla
presentazione del modello Unico in via telematica ultimo giorno utile per la
regolarizzazione dei versamenti di imposte relative all’anno 2003 e per la
presentazione del modello Unico. |
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ICI: ultimo giorno per la
presentazione della dichiarazione e per sanare gli omessi o insufficienti
versamenti relativi all’anno 2003. |
giovedì 5 agosto |
ESERCENTI ATTIVITA’ DI TRASPORTO:
scade il termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di
documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone risultanti
dalle annotazioni eseguite nel mese precedente |
martedì 10 agosto |
COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA:
operazioni decanalizzate, entro oggi deve essere inviata all’Ufficio
italiano dei cambi la comunicazione valutaria statistica relativa alle
operazione “decanalizzate” effettuate nel mese precedente. |
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GIORNALISTI: per le aziende
associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti scade il termine di
versamento dei contributi al Fondo complementare per le retribuzioni
corrisposti a luglio ( CASAGIT) |
domenica 15
agosto |
FATTURE DI IMPORTO INFERIORE AI 154,94 €: scade
oggi il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture
emesse relative al mese precedente di importo inferiore a € 154,94. |
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE E
DILETTANTISTICHE E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO: per chi ha optato per
il regime speciale di cui alla L. 398 del 16/12/1991 scade il termine per la
registrazione dei corrispettivi e dei
proventi incassati nel mese precedente conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali |
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FATTURE DIFFERITE: scade oggi il
termine per la fatturazione relativa alle cessioni di beni la cui consegna
risulti da un documento di trasporto relativo al mese di luglio 2003 ( il versamento dell’Iva segue però
il mese di consegna del bene ) |
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CASSA EDILE: termine utile per
procedere alla presentazione della denuncia inerente agli accantonamenti
posti in essere per i lavoratori dipendenti dell’industria edile ed inerenti
alle retribuzioni di competenza del mese precedente |
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OLI USATI: scade il termine per
pagare il contributo al consorzio obbligatorio degli oli usati per i
prodotti immessi al consumo nel mese precedente. |
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CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI: scade il termine per
l’annotazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. |
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COMMERCIANTI AL MINUTO: scade oggi
il termine per l’annotazione con un'unica registrazione delle operazioni per
le quali si è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale relative
al mese precedente |
lunedì 16 agosto |
ACCISE: scade il termine per pagare
l’accisa per i prodotti immessi al consumo nel mese precedente |
venerdì 20 agosto |
Termine utile per effettuare il
versamento dei contributi dovuti all’Enasarco per il trimestre solare
precedente |
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VERSAMENTI AVENTI SCADENZA
NEL TIPICO PERIODO FERIALE: termine ultimo per eseguire i versamenti diretti
di imposte e contributi di cui i termini sono scaduti nei giorni precedenti,
senza corresponsione di alcuna maggiorazione. |
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INPGI: versamento dei contributi
previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte ai giornalisti
dipendenti e praticanti per il periodo di paga scaduto il mese precedente |
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PRESENTAZIONE, da parte degli
operatori intracomunitari con obbligo mensile degli elenchi Intrastat, delle
cessioni e/o acquisti
intracomunitari effettuati nel mese
di luglio 2004. |
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PRESENTAZIONE della dichiarazione
CONAI relativa al mese di luglio da parte dei produttori e degli importatori
di imballaggi e liquidazione del contributo ambientale prelevato o dovuto
sulla base delle fatture emesse |
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RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI INAIL: i
datori di lavoro che si sono avvalsi dell’opportunità di corrispondere in
maniera dilazionata la contribuzione dovuta per l’anno in corso, devono
procedere al versamento della rata di premio anticipato ( con la dovuta
maggiorazione per interessi di dilazione nella misura provvisoria). |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed
assimilati corrisposti nel mese precedente |
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RAVVEDIMENTO
IVA: Ultimo giorno utile per sanare le
irregolarità e/o le omissioni del mese precedente inerenti alle operazioni
imponibili ai fini dell'Iva-imposta sul valore aggiunto comportanti
variazioni in aumento dell'imposta, con applicazione della sanzione
amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad un ottavo del minimo (1/8
del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con maturazione ´giorno
per giorno' al tasso legale vigente, qualora l'adempimento: non risultasse
posto in essere entro la prevista scadenza di riferimento oppure fosse stato
effettuato in misura insufficiente. |
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RAVVEDIMENTO
RITENUTE ALLA FONTE: Termine ultimo per
eseguire il pagamento tardivo delle ritenute alla fonte e/o addizionali da
effettuarsi nel mese precedente, con applicazione della sanzione
amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad un ottavo del minimo (1/8
del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con maturazione ´giorno
per giorno' al tasso legale vigente, qualora l'adempimento non risultasse
posto in essere entro la prevista scadenza di riferimento oppure fosse stato
effettuato in misura insufficiente. |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta dell’addizione comunale e regionale trattenuta ai lavoratori
dipendenti e/o pensionati sulle erogazioni inerenti al mese di luglio a
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (in unica
soluzione) o in seguito alle operazione di conguaglio di fine anno (rata). |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’ imposta, delle
ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese
precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di
collaborazione coordinata e continuativa corrisposte nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di
avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di
polizze vita corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari
corrisposti nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari
corrisposti o maturati nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti
d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o
maturati nel mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel
mese precedente |
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VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle
ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati
nel mese precedente codici tributo 1024-1030 |
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IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU
DIVIDENDI CORRISPOSTI NEL MESE E
DELIBERATI DAL 1 LUGLIO 1998 NONCHE’ LE RITENUTE SUI DIVIDENDI IN NATURA
SCADE IL 16/10/2004 CON IL CODICE TRIBUTO 1035. |
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VERSAMENTO da parte dei contribuenti Iva trimestrali
dell'IVA dovuta per il trimestre
precedente. |
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VERSAMENTO da parte dei contribuenti Iva mensili
dell'IVA dovuta per il mese precedente. |
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VERSAMENTO, da parte dei
contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della
contabilità, dell’IVA dovuta per il secondo mese precedente. |
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VERSAMENTO, da parte dei datori di
lavoro, dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di
competenza del mese precedente |
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VERSAMENTO della sesta rata,
dell’Iva relativa all’anno 2003 risultante dalla dichiarazione
annuale con l’interesse dello 2, 5% |
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VERSAMENTO, da parte dei committenti del contributo
INPS - Gestione separata lavoratori autonomi -, sui compensi corrisposti nel
mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a
domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie |
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VERSAMENTO, da parte delle aziende
industriali, dei contributi EX-INPDAI
dovuti sulle retribuzioni dei dirigenti di competenza del mese precedente |
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ENPALS: versamento da parte delle
aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei contributi inerenti
al periodo di paga scaduto il mese precedente |
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VERSAMENTO da parte dei soggetti
che esercitano attività di intrattenimento dell’imposta sugli
intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità
nel mese precedente. |
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SOGGETTI IRPEG/IRES: con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio il
rendiconto entro il 30 giugno 2004 o che non l’anno approvato, non
sussistendone l’obbligo scade il termine per il versamento, con la maggiorazione di interessi, di IRPEG.
IRAP, IRES e imposte sostitutive, dell’IVA con la maggiorazione dello 0,4%
di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/04. |
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ARTIGIANI E COMMERCIANTI: termine
per procedere al pagamento della seconda rata dei contributi fissi IVS |
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CONTRIBUENTI
NON TITOLARI DI PARTITA IVA che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi
Unico 2004 il pagamento rateale e che hanno effettuato il primo versamento
entro il 21/06/2004 o entro il 20/07/2004 versamento della 3^ o della 2^
rata delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione dei
redditi. |
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CONTRIBUENTI
TITOLARI DI PARTITA IVA: versamento della seconda o terza rata delle imposte
per i contribuenti titolari di partita iva che hanno scelto nella
dichiarazione dei redditi il pagamento rateale ed hanno effettuato il 1°
versamento entro il 20/07/04 o
20/06/04. |
Lunedì 30 agosto |
LOCAZIONI –
IMPOSTA DI REGISTRO: registrazione dei nuovi contratti di locazione degli
immobili aventi decorrenza 01/08/2004. Versamento imposta di registro sui
contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza
01/08/2004. |
Martedì 31 agosto |
SCHEDE CARBURANTI: ultimo giorno
per annotare il numero complessivo di chilometri sulle schede carburanti
mensili per le imprese. |
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UTILIZZO PLAFOND: entro oggi
annotazione dell’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle
cessioni intracomunitarie utilizzabili all’inizio del secondo mese
precedente e quello degli acquisti o delle importazioni fatte nello stesso
mese senza applicazione dell’imposta. |
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SOCIETA’ DI CAPITALI: le società di capitali
che hanno approvato il bilancio nello scorso mese devono depositare il
bilancio e l’elenco soci. Al riguardo si ritiene utile puntualizzare che
coloro che sono tenuti all’approvazione del bilancio devono necessariamente
eseguire il deposito del bilancio entro il termine di un mese dalla data di
approvazione ( ai sensi dell’art. 2963 cc, il mese scade nel giorno del mese
successivo corrispondente al giorno di approvazione del bilancio) |
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AUTOFATTURA ACQ. INTRACOMUNITARI:
ultimo giorno per l’emissione dell’autofattura per gli acquisti
intracomunitari effettuati nel secondo mese precedente per i quali il
fornitore non ha emesso fattura entro il mese precedente. |
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ANNOTAZIONE FATTURE
INTRACOMUNITARIE: le fatture degli acquisti intracomunitari vanno annotate
sui registri acquisti e vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo,
ma comunque entro 15 gg dal ricevimento. |
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OPERAZIONI IN ORO: termine per
effettuare la dichiarazione all’Ufficio Italiano Cambi delle operazioni, di
valore pari o superiore a 12.500 euro
compiute nel mese precedente. |
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OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE SEDI
SECONDARIE: per le sedi secondarie che non provvedono direttamente
all’emissione delle fatture ed all’annotazione dei corrispettivi ed alla
registrazione degli acquisti gli obblighi possono essere eseguiti entro il
mese successivo |
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DENUNCIA TELEMATICA DEI CONTRIBUTI
INPS inerenti ai lavoratori: trasmissione telematica della denuncia dei
contributi assistenziali e previdenziali inerenti al mese precedente da
parte dei datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori
subordinati di qualsiasi qualifica e categoria |
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EDITORI: ULTIMO GIORNO per
procedere ai sensi dell’art. 1 c.2 del dm 29/12/1989 alle annotazioni
previste, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle
copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell’art. 39 del
decreto IVA, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun
giorno. |
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INVENTARI: redazione e
sottoscrizione dell’inventario inerente alla chiusura dell’esercizio per il
quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto
da tre mesi |
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REGISTRO DEI CESPITI O DEI BENI
AMMORTIZZABILI: i soggetti tenuti alle scritture contabili devono
necessariamente procedere alla redazione del libro dei cespiti
ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi. Ne deriva, di conseguenza, che sono tenuti alla redazione e/o
all’aggiornamento del predetto registro i contribuenti per i quali il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade alla data in
esame |
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SOGGETTI IRES/IRPEG: per i
contribuenti soggetti all’IRPEG con esercizio sociale o periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare il cui termine è stabilito per la fine del
prossimo mese ( di conseguenza il mese in corso è l’undicesimo
dell’esercizio o periodo di imposta ) scade il termine per provvedere al
versamento della seconda e/o unica rata d’acconto dell’ IRPEG e dell’IRAP. |
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SOGGETTI IRPEG: termine ultimo per
i soggetti irpeg con periodo di imposta che si è chiuso nel mese di: 31
gennaio 2004 per procedere all’adempimento
dichiarativo per il tramite del servizio postale o di un’azienda di credito 31
ottobre 2003
per porre in essere l’adempimento dichiarativo per via telematica gli stessi termini valgono anche
per la dichiarazione Irap. |
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ICI:termine utile per i soggetti
IRPEG che, entro la data odierna , hanno posto in essere la dichiarazione
dei redditi, per procedere alla presentazione della dichiarazione ICI, nel
caso di variazioni, per gli immobili e le unità immobiliari siti in comuni
che non hanno deliberato termini diversi per l’adempimento in argomento. |
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RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
RELATIVI ALLE IMPOSTE: scade il termine per procedere da parte dei
contribuenti non titolari di partita iva che, in sede di dichiarazione dei
redditi, esercitano l’opzione di rateizzazione, al versamento: -
della quarta rata con applicazione della
maggiorazione per interessi , se hanno posto in essere il versamento della
prima rata entro il 21 giugno -
della terza rata con applicazione della maggiorazione per interessi , se
hanno posto in essere il versamento della prima rata, dopo aver
preventivamente maggiorato l’ammontare da rateizzare dello 0.,40%, entro il
20 luglio. |
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IMPRESE EDITRICI: ai sensi del comma 33
dell’art.1 del dl 23 ottobre 1996, n. 545 convertito dalla elegge 23
dicembre 1996, n. 650 e dell’art. 20
del d.m. 11 febbraio 1997, tenendo conto anche delle recenti variazioni
intervenute nel settore della normativa editoriale, scade il termine, salvo
proroghe, per gli editori di giornali quotidiani, periodici e riviste che
hanno l’obbligo, ove sussistano le condizioni di legge, all’iscrizione nel
registro nazionale della stampa, per procedere alla pubblicazione su tutte
le testate dite: -
lo stato patrimoniale -
il conto economico del bilancio d’esercizio, oltre al prospetto di
dettaglio delle voci di bilancio inerenti all’esercizio delle attivitàè
editoriali. |
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AZIENDE
INDUSTRIALI E DIRIGENTI INDUSTRIA: versamento quote contributive dovute al
FASI relative al trimestre solare precedente. |
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CASSA
EDILE: Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti dell'industria
edile inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente. |
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ENTI NON COMMERCIALI: versamento dell’IVA
relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio 2004 |
AGGIORNATO AL |
27/07/04 |