SCADENZE AGOSTO 2004

 

 

 

domenica 1 agosto

SCRITTURE CONTABILI DI MAGAZZINO: inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio solare o periodo di imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di luglio, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo di imposta e quello per le rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

 

LAVORO STRAORDINARIO: ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del dm 3 agosto 1999, i datori di lavoro rientranti nell’ambito delle imprese industriali, che nel corso del mese precedente hanno superato di 20 ore l’orario contrattuale settimanale, devono inviare la prevista comunicazione al settore ispettivo presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

 

IVA RICHIESTE DI RIMBORSO: continua il periodo, se ne ricorrono i presupposti, per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2003, per procedere a presentare al competente concessionario della riscossione l’apposito modello di richiesta. Il modello inerente alla richiesta di rimborso, che può essere prodotto fino al termine di trasmissione della dichiarazione annuale Iva, deve essere presentato, in ogni caso, dai contribuenti Iva persone fisiche e soggetti diverse dalla persone fisiche direttamente al concessionario della riscossione competente.

 

MUTAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE: in relazione all’art. 76 del TUIR, si ritiene utile rammentare che il contribuente, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, deve darne comunicazione all’ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato

lunedì 2 agosto

CONTRIBUENTI IVA tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva separatamente dal modello Unico e non obbligati alla trasmissione telematica scade oggi il termine per presentare la dichiarazione annuale Iva e per regolarizzare i versamenti Iva non effettuati o effettuati in misura minore.

 

PERSONE FISICHE titolari di redditi prodotti in forma associata che hanno ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione per gli anni pregressi da parte delle società od associazioni di cui all’art. 5 del TUIR che hanno aderito al concordato o che hanno ricevuto la comunicazione di avvenuta integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31/10/2003, scade oggi la presentazione della dichiarazione relativa agli anni per i quali si è deciso di effettuare la sanatoria.

 

SOGGETTI INTERESSATI DAI PARAMETRI che presentano la dichiarazione dei redditi entro il 2 agosto 2004 scade oggi il versamento dell’Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi per effetto dell’adeguamento spontaneo ai parametri.

 

PERSONE FISICHE, SOCIETA’ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI non obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica, termine ultimo per la presentazione del modello Unico e per regolarizzare i versamenti non effettuati o effettuati in misura minore di imposte relative all’anno 2003.

 

SOGGETTI IRES: non obbligati alla presentazione del modello Unico in via telematica ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte relative all’anno 2003 e per la presentazione del modello Unico.

 

ICI: ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione e per sanare gli omessi o insufficienti versamenti relativi all’anno 2003.

giovedì 5 agosto

ESERCENTI ATTIVITA’ DI TRASPORTO: scade il termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni  corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone risultanti dalle annotazioni eseguite nel mese precedente

martedì 10 agosto

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA: operazioni decanalizzate, entro oggi deve essere inviata all’Ufficio italiano dei cambi la comunicazione valutaria statistica relativa alle operazione “decanalizzate” effettuate nel mese precedente.

 

GIORNALISTI: per le aziende associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti scade il termine di versamento dei contributi al Fondo complementare per le retribuzioni corrisposti a luglio ( CASAGIT)

domenica 15 agosto

FATTURE  DI IMPORTO INFERIORE AI 154,94 €: scade oggi il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture emesse relative al mese precedente di importo inferiore a € 154,94.

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DILETTANTISTICHE E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO: per chi ha optato per il regime speciale di cui alla L. 398 del 16/12/1991 scade il termine per la registrazione  dei corrispettivi e dei proventi incassati nel mese precedente conseguiti nell’esercizio di attività commerciali

 

FATTURE DIFFERITE: scade oggi il termine per la fatturazione relativa alle cessioni di beni la cui consegna risulti da un documento di trasporto relativo al mese di luglio  2003 ( il versamento dell’Iva segue però il mese di consegna del bene )

 

CASSA EDILE: termine utile per procedere alla presentazione della denuncia inerente agli accantonamenti posti in essere per i lavoratori dipendenti dell’industria edile ed inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente

 

OLI USATI: scade il termine per pagare il contributo al consorzio obbligatorio degli oli usati per i prodotti immessi al consumo nel mese precedente.

 

CONTRIBUENTI  MINORI E MINIMI: scade il termine per l’annotazione delle operazioni effettuate nel  corso del mese precedente.

 

COMMERCIANTI AL MINUTO: scade oggi il termine per l’annotazione con un'unica registrazione delle operazioni per le quali si è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale relative al mese precedente

lunedì 16 agosto

ACCISE: scade il termine per pagare l’accisa per i prodotti immessi al consumo nel mese precedente

venerdì 20 agosto

Termine utile per effettuare il versamento dei contributi dovuti all’Enasarco per il trimestre solare precedente

 

VERSAMENTI AVENTI SCADENZA NEL TIPICO PERIODO FERIALE: termine ultimo per eseguire i versamenti diretti di imposte e contributi di cui i termini sono scaduti nei giorni precedenti, senza corresponsione di alcuna maggiorazione.

 

INPGI: versamento dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte ai giornalisti dipendenti e praticanti per il periodo di paga scaduto il mese precedente

 

PRESENTAZIONE, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile degli elenchi Intrastat, delle cessioni  e/o acquisti intracomunitari  effettuati nel mese di luglio 2004.

 

PRESENTAZIONE della dichiarazione CONAI relativa al mese di luglio da parte dei produttori e degli importatori di imballaggi e liquidazione del contributo ambientale prelevato o dovuto sulla base delle fatture emesse

 

RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI INAIL: i datori di lavoro che si sono avvalsi dell’opportunità di corrispondere in maniera dilazionata la contribuzione dovuta per l’anno in corso, devono procedere al versamento della rata di premio anticipato ( con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura provvisoria).

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente

 

RAVVEDIMENTO IVA: Ultimo giorno utile per sanare le irregolarità e/o le omissioni del mese precedente inerenti alle operazioni imponibili ai fini dell'Iva-imposta sul valore aggiunto comportanti variazioni in aumento dell'imposta, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad un ottavo del minimo (1/8 del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con maturazione ´giorno per giorno' al tasso legale vigente, qualora l'adempimento: non risultasse posto in essere entro la prevista scadenza di riferimento oppure fosse stato effettuato in misura insufficiente.

 

RAVVEDIMENTO RITENUTE ALLA FONTE: Termine ultimo per eseguire il pagamento tardivo delle ritenute alla fonte e/o addizionali da effettuarsi nel mese precedente, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta del 3,75% corrispondente ad un ottavo del minimo (1/8 del 30%), oltre agli interessi moratori determinati con maturazione ´giorno per giorno' al tasso legale vigente, qualora l'adempimento non risultasse posto in essere entro la prevista scadenza di riferimento oppure fosse stato effettuato in misura insufficiente.

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta dell’addizione comunale e regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti e/o pensionati sulle erogazioni inerenti al mese di luglio a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (in unica soluzione) o in seguito alle operazione di conguaglio di fine anno (rata).

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’ imposta, delle ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposte nel mese precedente

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

 

VERSAMENTO, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente

 

VERSAMENTO,  da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente codici tributo 1024-1030

 

IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU DIVIDENDI CORRISPOSTI NEL MESE  E DELIBERATI DAL 1 LUGLIO 1998 NONCHE’ LE RITENUTE SUI DIVIDENDI IN NATURA SCADE IL 16/10/2004 CON IL CODICE TRIBUTO 1035. 

 

VERSAMENTO  da parte dei contribuenti Iva trimestrali dell'IVA dovuta per il trimestre  precedente.

 

VERSAMENTO  da parte dei contribuenti Iva mensili dell'IVA dovuta per il mese precedente.

 

VERSAMENTO, da parte dei contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità, dell’IVA dovuta per il secondo mese precedente.

 

VERSAMENTO, da parte dei datori di lavoro, dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente

 

VERSAMENTO della sesta rata, dell’Iva relativa  all’anno 2003  risultante dalla dichiarazione annuale  con l’interesse dello 2, 5%

 

VERSAMENTO,  da parte dei committenti del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi -, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie

 

VERSAMENTO, da parte delle aziende industriali,  dei contributi EX-INPDAI dovuti sulle retribuzioni dei dirigenti di competenza del mese precedente

 

ENPALS: versamento da parte delle aziende del settore dello spettacolo e dello sport, dei contributi inerenti al periodo di paga scaduto il mese precedente

 

VERSAMENTO da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

 

SOGGETTI IRPEG/IRES: con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio il rendiconto entro il 30 giugno 2004 o che non l’anno approvato, non sussistendone l’obbligo scade il termine per il versamento, con la  maggiorazione di interessi, di IRPEG. IRAP, IRES e imposte sostitutive, dell’IVA con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/04.

 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: termine per procedere al pagamento della seconda rata dei contributi fissi IVS

 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2004 il pagamento rateale e che hanno effettuato il primo versamento entro il 21/06/2004 o entro il 20/07/2004 versamento della 3^ o della 2^ rata delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA: versamento della seconda o terza rata delle imposte per i contribuenti titolari di partita iva che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi il pagamento rateale ed hanno effettuato il 1° versamento entro  il 20/07/04 o 20/06/04.

Lunedì 30 agosto

 LOCAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO: registrazione dei nuovi contratti di locazione degli immobili aventi decorrenza 01/08/2004. Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/08/2004.

Martedì 31 agosto

SCHEDE CARBURANTI: ultimo giorno per annotare il numero complessivo di chilometri sulle schede carburanti mensili per le imprese.

 

UTILIZZO PLAFOND: entro oggi annotazione dell’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabili all’inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti o delle importazioni fatte nello stesso mese senza applicazione dell’imposta.

 

SOCIETA’ DI CAPITALI: le società di capitali che hanno approvato il bilancio nello scorso mese devono depositare il bilancio e l’elenco soci. Al riguardo si ritiene utile puntualizzare che coloro che sono tenuti all’approvazione del bilancio devono necessariamente eseguire il deposito del bilancio entro il termine di un mese dalla data di approvazione ( ai sensi dell’art. 2963 cc, il mese scade nel giorno del mese successivo corrispondente al giorno di approvazione del bilancio)

 

AUTOFATTURA ACQ. INTRACOMUNITARI: ultimo giorno per l’emissione dell’autofattura per gli acquisti intracomunitari effettuati nel secondo mese precedente per i quali il fornitore non ha emesso fattura entro il mese precedente.

 

ANNOTAZIONE FATTURE INTRACOMUNITARIE: le fatture degli acquisti intracomunitari vanno annotate sui registri acquisti e vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 gg dal ricevimento.

 

OPERAZIONI IN ORO: termine per effettuare la dichiarazione all’Ufficio Italiano Cambi delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500 euro  compiute nel mese precedente.

 

OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE SEDI SECONDARIE: per le sedi secondarie che non provvedono direttamente all’emissione delle fatture ed all’annotazione dei corrispettivi ed alla registrazione degli acquisti gli obblighi possono essere eseguiti entro il mese successivo

 

DENUNCIA TELEMATICA DEI CONTRIBUTI INPS inerenti ai lavoratori: trasmissione telematica della denuncia dei contributi assistenziali e previdenziali inerenti al mese precedente da parte dei datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi qualifica e categoria

 

EDITORI: ULTIMO GIORNO per procedere ai sensi dell’art. 1 c.2 del dm 29/12/1989 alle annotazioni previste, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell’art. 39 del decreto IVA, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno.

 

INVENTARI: redazione e sottoscrizione dell’inventario inerente alla chiusura dell’esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto da tre mesi

 

REGISTRO DEI CESPITI O DEI BENI AMMORTIZZABILI: i soggetti tenuti alle scritture contabili devono necessariamente procedere alla redazione del libro dei cespiti ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne deriva, di conseguenza, che sono tenuti alla redazione e/o all’aggiornamento del predetto registro i contribuenti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade alla data in esame

 

SOGGETTI IRES/IRPEG: per i contribuenti soggetti all’IRPEG con esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese ( di conseguenza il mese in corso è l’undicesimo dell’esercizio o periodo di imposta ) scade il termine per provvedere al versamento della seconda e/o unica rata d’acconto dell’ IRPEG e dell’IRAP.

 

SOGGETTI IRPEG: termine ultimo per i soggetti irpeg con periodo di imposta che si è chiuso nel mese di:

31      gennaio 2004 per procedere all’adempimento dichiarativo per il tramite del servizio postale o di un’azienda di credito

31      ottobre 2003  per porre in essere l’adempimento dichiarativo per via telematica

gli stessi termini valgono anche per la dichiarazione Irap.

 

ICI:termine utile per i soggetti IRPEG che, entro la data odierna , hanno posto in essere la dichiarazione dei redditi, per procedere alla presentazione della dichiarazione ICI, nel caso di variazioni, per gli immobili e le unità immobiliari siti in comuni che non hanno deliberato termini diversi per l’adempimento in argomento.

 

RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI RELATIVI ALLE IMPOSTE: scade il termine per procedere da parte dei contribuenti non titolari di partita iva che, in sede di dichiarazione dei redditi, esercitano l’opzione di rateizzazione, al versamento:

-          della quarta rata con applicazione della maggiorazione per interessi , se hanno posto in essere il versamento della prima rata entro il 21 giugno

-          della terza rata con applicazione  della maggiorazione per interessi , se hanno posto in essere il versamento della prima rata, dopo aver preventivamente maggiorato l’ammontare da rateizzare dello 0.,40%, entro il 20 luglio.

 

IMPRESE EDITRICI: ai sensi del comma 33 dell’art.1 del dl 23 ottobre 1996, n. 545 convertito dalla elegge 23 dicembre 1996,  n. 650 e dell’art. 20 del d.m. 11 febbraio 1997, tenendo conto anche delle recenti variazioni intervenute nel settore della normativa editoriale, scade il termine, salvo proroghe, per gli editori di giornali quotidiani, periodici e riviste che hanno l’obbligo, ove sussistano le condizioni di legge, all’iscrizione nel registro nazionale della stampa, per procedere alla pubblicazione su tutte le testate dite:

-          lo stato patrimoniale

-          il conto economico

del bilancio d’esercizio, oltre al prospetto di dettaglio delle voci di bilancio inerenti all’esercizio delle attivitàè editoriali.

 

AZIENDE INDUSTRIALI E DIRIGENTI INDUSTRIA: versamento quote contributive dovute al FASI relative al trimestre solare precedente.

 

CASSA EDILE: Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti dell'industria edile inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

 

ENTI NON COMMERCIALI: versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio 2004

 

AGGIORNATO AL

 

27/07/04