IL MINISTRO DELL'INTERNO Delegato per il Coordinamento
della Protezione Civile
Al
Presidente
della regione autonoma Valle d'Aosta della regione
Piemonte della regione Lombardia della regione
Liguria della regione Emilia Romagna della regione
Veneto
La
disposizione di cui all'articolo 3, dell'ordinanza n. 3090/2000
attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile il compito di
emanare direttive per assicurare criteri omogenei nell'erogazione di
contributi per: 1. l'autonoma sistemazione; 2. il rientro
nelle abitazioni; 3. la ripresa delle attività produttive. Nel
specificare di seguito criteri e modalità per l'erogazione del
beneficio si segnala la necessità di una rigorosa individuazione dei
soggetti destinatari del contributo. Le presenti disposizioni
valgono anche per la regione Veneto, che sarà ricompresa in
un'ordinanza di prossima emanazione.
1. Contributo
per l'autonoma sistemazione a) Il contributo spetta ai
nuclei familiari che alla data del 13 ottobre 2000 abitavano in modo
stabile e continuativo in alloggi che sono stati evacuati perché
distrutti o dichiarati inagibili, totalmente o parzialmente, con
ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi
alluvionali. La misura massima di lire 600.000 mensili è concessa
a favore di nuclei familiari composti da un minimo di quattro
persone. Nell'ipotesi di un nucleo familiare composto da meno di
quattro unità, la misura è stabilita in lire 150.000 a persona,
assicurando, comunque a favore di un singolo soggetto la somma di
lire 200.000. I contributi, da erogare mensilmente, spettano ai
nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati
inagibili e che hanno trovato una autonoma sistemazione abitativa
anche a titolo non oneroso. b) Le domande per accedere al
contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione
utilizzando lo schema di richiesta allegato,
(A), devono essere presentate al Sindaco del comune di
residenza. c) Il Sindaco, accertata la sussistenza dei
presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere
l'elenco dei contributi ammissibili al Presidente della regione
competente per territorio, e provvede altresì, all'erogazione dei
medesimi entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi. La
Regione provvede a trasferire immediatamente ai Comuni le risorse
necessarie.
2. Contributi
per il rapido rientro nelle unità abitative danneggiate. a)
Al fine di consentire un rapido rientro dei residenti nelle
abitazioni danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 è
concesso un contributo massimo di lire 40 milioni per unità
abitativa. Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo
sarà detratto il contributo erogato. Il contributo spetta ai
proprietari, comproprietari, o usufruttuari delle abitazioni o a
soggetti da questi delegati. Una quota non superiore al 30% del
contributo massimo può essere concessa per l'acquisto o ripristino
di beni mobili di prima necessità. In tal caso il contributo è
concesso al soggetto che ha effettivamente subito il danno, compresi
gli affittuari. Per i beni mobili registrati è concesso al
proprietario un contributo pari all'importo risultante dalla fattura
di riparazione o, in caso di rottamazione dichiarata a mezzo di
autocertificazione, a quello del valore desunto dai listini correnti
e comunque nel limite massimo di lire 10 milioni. Sono ammesse a
contributo tutte le spese documentabili mediante fatture. I lavori
devono comunque riguardare solo il ripristino delle strutture
esistenti e direttamente funzionali al rientro. Nell'ambito del
contributo massimo concedibile, sono consentiti lavori in economia
per importi non superiori a lire venti milioni, da documentare
comunque mediante fatture per l'acquisto dei materiali impiegati,
nonché con documenti giustificativi per oneri connessi. Per
contributi fino a lire otto milioni è sufficiente
l'autocertificazione. b) Le domande per accedere al contributo,
da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo
schema di richiesta allegato,
(B), devono essere presentate al Sindaco del comune di
residenza. c) Il Sindaco, accertata la sussistenza dei
presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere
l'elenco dei contributi ammissibili al Presidente della regione
competente per territorio, il quale in relazione alle disponibilità
finanziarie, provvede a trasferire al Comune le risorse relative.
d) Il Sindaco provvede alla liquidazione immediata di un acconto
fino a lire 10 milioni per ciascun nucleo familiare fino a 2
persone, aumentato di lire 1 milione per ogni componente in più, e
comunque fino ad un massimo di lire 15 milioni, oltre all'intero
contributo per i beni mobili registrati. Il Sindaco provvederà
successivamente all'erogazione delle somme a saldo del contributo a
rendicontazione completa delle spese effettivamente sostenute. La
Regione provvede a trasferire immediatamente ai Comuni le risorse
necessarie.
3. Contributi
per la ripresa delle attività produttive a) Per favorire la
ripresa delle attività produttive, compresi gli studi professionali,
gravemente danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali
dell'ottobre 2000 è concesso un contributo fino ad un massimo di
lire 60 milioni. Da eventuali provvidenze riconosciute allo
stesso titolo sarà detratto il contributo erogato. b) Sono
ammissibili tutte le spese, documentabili mediante fattura,
riguardanti il ripristino delle strutture, delle attrezzature e
delle scorte andate perdute, comunque strettamente funzionali alla
ripresa delle attività. c) Nell'ambito del contributo massimo
concedibile, sono consentiti lavori in economia per importi non
superiori a lire venti milioni, da documentare comunque mediante
fatture per l'acquisto dei materiali impiegati, nonché con documenti
giustificativi per oneri connessi. d) Le domande per accedere al
contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione
utilizzando lo schema di richiesta allegato,
(C), devono essere presentate al Sindaco del comune ove ha
sede l'attività produttiva. e) Il Sindaco provvede a trasmettere
l'elenco dei contributi ammissibili al Presidente della regione
competente per territorio il quale in relazione alle disponibilità
finanziarie, provvede a trasferire al Comune le risorse relative.
f) Il Sindaco provvede all'immediata liquidazione di un acconto
fino ad un massimo di 30 milioni di lire per soggetto richiedente;
l'importo massimo dell'acconto è concesso per danni superiori a 75
milioni di lire. La Regione provvede a trasferire immediatamente ai
Comuni le risorse necessarie.
Per la
liquidazione definitiva dei contributi superiori a lire 30 milioni,
i soggetti privati interessati (cittadini, imprese), saranno tenuti
a presentare una perizia asseverata sui danni subiti, che sarà
ricompresa nelle spese ammissibili. E' pertanto opportuno che la
documentazione relativa ai danni, anche fotografica, venga da subito
raccolta e custodita.
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Roma, 23 ottobre 2000 IL MINISTRO (Avv. Enzo
Bianco) |
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